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Convivenza di fatto

pubblicato il 01/08/2024

Dichiarazione per costituzione di convivenza di fatto

La convivenza di fatto è una forma di unione che si istituisce tra due persone maggiorenni, italiane o straniere, di sesso diverso o dello stesso sesso

A chi è rivolto

Cittadini italiani e stranieri

  • essere maggiorenni
  • essere coabitanti
  • essere residenti allo stesso indirizzo
  • essere uniti stabilmente da un legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale
  • non essere vincolati da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile tra loro o con altre persone
  • essere di stato libero. Se il cittadino straniero risulta di stato civile ignoto, deve presentare un certificato di stato libero mediante documentazione rilasciata dall'Autorità competente del suo paese di appartenenza

Descrizione

La convivenza di fatto è una forma di unione che si istituisce tra due persone maggiorenni, italiane o straniere, di sesso diverso o dello stesso sesso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile tra loro o con altre persone.

DIRITTI DEI CONVIVENTI DI FATTO

  • i conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario
  • malattia o ricovero: i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi o i familiari
  • potere di rappresentanza: ciascun convivente di fatto può designare l'altro come suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
  1. in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e volere, per le decisioni in materia di salute
  2. in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie

La designazione di cui sopra è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.

  • diritti inerenti la casa: in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni. Il diritto di abitazione viene meno se il convivente superstite cessa di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto. Nel caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente ha facoltà di succedergli nel contratto.
  • diritti all'assegnazione della casa popolare: nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza, possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.
  • impresa familiare: la norma prevede che al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente, spetti una partecipazione agli utili ed ai beni acquistati con essi. nonché all'incremento dell'azienda.
  • interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno: è estesa al convivente di fatto, la possibilità di essere nominato tutore o curatore o amministratore di sostegno del convivente
  • risarcimento del danno: in caso di decesso del convivente di fatto derivante da fatto illecito di un terzo, al convivente superstite nell'individuazione del danno risarcibile, si applicheranno glie stessi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

IL CONTRATTO DI CONVIVENZA

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla propria vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.
Ai fini dell'opponibilità ai terzi e al rilascio della certificazione anagrafica, il contratto di convivenza deve essere trasmesso dal notaio dall'avvocato che ha redatto l'atto, al comune di residenza entro dieci giorni.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

  • accordo tra le parti
  • recesso unilaterale
  • matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente e un'altra persona
  • morte di uno dei contraenti

Anche la risoluzione del contratto di convivenza deve essere comunicata dal notaio o dall'avvocato all'ufficiale d'anagrafe ai fini dell'aggiornamento della registrazione anagrafica.

Come fare

Inviare una e-mail a: uff.immigrazioni@comune.quarto.na.it oppure una pec a: immigrazioni@pec.comune.quarto.na.it utilizzando il "Modulo per la costituzione della Convivenza di Fatto" scaricabile su questa pagina. Al modulo va allegata la copia di un documento di riconoscimento di entrambi i dichiaranti.
In alternativa, presentare la domanda presso l'Ufficio Migratorio nei giorni e negli orari indicati di seguito. Se la domanda viene presentata in Ufficio, sarà necessaria la presenza di entrambi i dichiaranti.

Tempi e scadenze

- 2 giorni dalla presentazione della dichiarazione. E' possibile ottenere il certificato che attesti la costituzione della convivenza di fatto
- 45 giorni per gli accertamenti da parte dell'ufficio. L'ufficio anagrafe provvede in questo tempo ad accertare i requisiti richiesti. Se, entro 45 giorni dalla richiesta, gli interessati non ricevono alcuna comunicazione scritta, la registrazione della convivenza di fatto si deve intendere confermata.

Modulistica

Dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto  [Clicca qui]
Dichiarazione di cessazione della convivenza di fatto [Clicca qui]

CONTATTI UFFICIO MIGRATORIO

Responsabile di Settore:
Dott.ssa Angela Biondi - tel. 081 8069251
Indirizzo civico: Municipio centrale del Comune di Quarto, Via E. De Nicola 8 (Piano Terra)
Telefono: 081 8069228 - 081 8069543
E-mail: uff.immigrazioni@comune.quarto.na.it
Pec: immigrazioni@pec.comune.quarto.na.it

  • Sig. Giovanni Baiano - tel. 081 8069228
  • Sig.ra Anna Arnucci - tel. 081 8069228
  • Sig.ra Sara Ruocco - tel. 081 8069543

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO:

  • Lunedì / Mercoledì / Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00;
  • Martedì e Giovedì dalle ore 15:00 alle 17:00.

RIFERIMENTI NORMATIVI